ROMA: nuovo accordo sui canoni concordati

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Roma ha un nuovo accordo per la determinazione del canone concordato, dopo 15 anni dall’ultimo.
Uno strumento fondamentale sia per rispecchiare i cambiamenti che hanno trasformato la città dal 2004, sia per fare fronte all’emergenza abitativa, e che consente di calmierare il prezzo degli affitti.

L’accordo è stato firmato con la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Abitative del Comune di Roma, Rosalia Alba Castiglione, dalle organizzazioni sindacali degli inquilini – Sunia Sicet, Uniat Aps, Unione inquilini, Feder.casa Confsal – e le associazioni della proprietà immobiliare Confedilizia, Uppi, Arpe, Asppi e Appc.

Il deposito giunge a seguito dell’iter avviato su impulso dell’Assessorato Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, che nel maggio scorso ha convocato le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale chiedendo di mettere in atto le azioni necessarie al fine di rinnovare i precedenti accordi territoriali.

“Sono state individuate tutte le nuove zone – quartieri periferici che si sono avvicinati a quartieri più vivibili”, ha detto il Dott. Fabio Coglitore – Vicepresidente nazionale e responsabile della sede romana dell’Associazione dei Piccoli Proprietari di Case”.
Inoltre “è stata disciplinata tutta la superficie convenzionale su cui poi calcolare i metri quadri per calcolare i canoni effettivi – che si basano su tre fasce di oscillazione – tenendo in considerazione le aree di pregio, quindi non più solo mura aureliane ma aree come i Parioli o Trieste, zone che non erano considerate al pari delle zone delimitate dalle mura aureliane nella stesura precedente”.

Sono stati inseriti poi “interventi in tema aumenti di canone in funzione di ecobonus e sismabonus per arrivare a una classe energetica E”, con l’obiettivo, ha detto Coglitore, di avere “appartamenti dove gli sprechi siano sempre inferiori, premiando i piccoli proprietari che hanno investito sui propri immobili, anche destinati all’affitto.
Sono stati firmati anche i contratti transitori, quindi adesso sono agevolati fiscalmente con un’aliquota del 10% di cedolare secca, molto conveniente per chi deve fare un trasferimento temporaneo, chi rientra dall’estero, chi ha un lavoro a termine, chi acquista una casa e la vuole ristrutturare”.

Fonte: fortuneita.com – 28 febbraio 2019


Ricordiamo che, ove il contratto sia “non assistito” da una delle associazione della proprietà edilizia e dei conduttori, è necessario dotarsi di un’attestazione che sia rilasciata da almeno una organizzazione rappresentativa della proprietà edilizia e dei conduttori, che, secondo quanto stabilito dall’accordo territoriale, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso e questa attestazione ha valore anche per le agevolazioni fiscali.

Infatti, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni sia ai fini dell’applicazione dell’aliquota al 10% nell’ opzione per il regime della “cedolare secca”, sia ai fini IRPEF ed imposta di registro dove sono applicate le agevolazioni, previste dall’articolo 8 della L. 9 dicembre 1998 n.431, che stabilisce, nel determinare la base imponibile, il corrispettivo annuo nella misura del 70%.

Ne consegue l’obbligo per i contraenti di acquisire l’attestazione in argomento, anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate.