Decreto Semplificazioni: il certificato di stato legittimo


Dal 17 luglio scorso è possibile allegare ai rogiti di compravendita l’inedito «certificato di stato legittimo».
Vale a dire una «dichiarazione asseverata» rilasciata da un tecnico abilitato, attestante l’assenza di violazioni alla disciplina edilizia e urbanistica oppure la presenza di «tolleranze costruttive», cioè quelle che non eccedono il 2% delle misure e delle cubature previste dal titolo abilitativo o altre difformità di scarsa entità che non pregiudicano l’agibilità dell’immobile.

È quanto si trae dalla lettura combinata dell’articolo 9-bis e dell’articolo 34-bis del Dpr 380/2001 (il Testo unico dell’edilizia), quali risultanti per effetto del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 (il D.l. Semplificazioni), in corso di conversione.

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Nella giungla dei regolamenti edilizi

Si aspettava per novembre il regolamento edilizio unico che avrebbe finalmente rappresentato la fine delle migliaia di differenze tra i documenti vigenti negli oltre 8.000 comuni italiani.
Eppure non ha ancora visto la luce quello che nell’agenda governativa era stato inserito come il lavoro della commissione Italia Semplice.

Effettivamente di semplice pare non ci sia ancora nulla. Un’interessante, a tratti esilarante, inchiesta del Corriere.it a firma, di Sergio Rizzo, racconta una delle tante facce dell’Italia dei paradossi, quella appunto dei regolamenti edilizi, diversi in ognuno dei comuni italiani.

Ciascun ufficio tecnico comunale ha stilato questi documenti nella più totale libertà ed è difficile individuare punti in comune, già a partire dal volume dei regolamenti.
Se a Napoli si contano 71 articoli e a Roma 95, si arriva a Catania con il record di 165.

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